Whistleblowing

All’interno di questa pagina è contenuta la sezione dedicata alla direttiva relativa al whistleblowing:

 

Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)

 
INDICE
 
PARTE I 
1. Premessa – Riferimenti normativi e finalità
2. Violazioni rilevanti ed esclusioni
2.1 Violazioni delle disposizioni normative nazionali
2.2 Violazioni della normativa UE
2.3 Esclusioni
3. I soggetti tutelati
3.1 Soggetti segnalanti
3.2 Altri soggetti tutelati
 
PARTE II
4. Canale di segnalazione interna
4.1 Premessa – I canali di segnalazione
4.2 Gestore della segnalazione
4.3 Modalità di effettuazione della segnalazione
4.4 Contenuto della segnalazione
4.5 Le segnalazioni anonime
4.6 Le fasi della procedura interna: a) iniziativa e presa in carico; b) verifica preliminare e integrazioni; c) istruttoria; 
d) riscontro.
5. Canali di segnalazione esterni
5.1. Segnalazione tramite ANAC
5.2 Divulgazione pubblica
5.3 Denuncia all’autorità
6. Tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti
6.1 Tutela della riservatezza
6.2 Divieto di ritorsione
6.3 Responsabilità del segnalante e sua limitazione
7. Trattamento dei dati personali
8. Conservazione dei documenti
 
PARTE III
9. Entrata in vigore, modifiche e pubblicità
 
PARTE I
 
1. PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA’
Con il presente atto, adottato con delibera del CdA del 11 dicembre 2023, previamente informate le RSU con comunicazione datata 30 novembre 2023, la società Zoccarato Industrial Coatings srl, P.IVA 05225670289, con sede in 35011 – Campodarsego (PD), via Frattina, 11 (di seguito anche solo “Zoccarato” o la “Società”) ha inteso conformarsi alle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (di cui al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937) relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e nazionali, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, nonché alle linee guida fornite in merito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera del 12 luglio 2023.
Finalità della presente procedura sono: i) fornire al soggetto che segnala le violazioni (di seguito anche solo “Segnalante” o “Whistleblower”) indicazioni chiare e precise circa l’oggetto, i contenuti, la forma, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, rimuovendo qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare tali segnalazioni; ii) garantire, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, la riservatezza e la piena tutela alla persona segnalante e agli altri soggetti più avanti indicati, prevedendo espressamente il divieto di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali nei loro confronti per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.
 
2. VIOLAZIONI RILEVANTI ED ESCLUSIONI
La normativa sopra richiamata individua gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando che cosa può integrare una violazione e diversamente articolando obblighi e tutele in base a: a) oggetto della violazione; b) natura pubblica o privata del soggetto di appartenenza del segnalante; c) dimensioni dell’ente privato e applicabilità o meno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.
Le violazioni, oggetto di potenziale segnalazione, possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell’UE. Si rinvia all’Allegato 1 al presente documento (corrispondente all’Allegato 1 del D. Lgs. 24/2023) per l’elenco completo e dettagliato delle predette disposizioni normative, riportando di seguito uno schema sintetico e non esaustivo delle stesse:
a) illeciti riguardanti i seguenti settori: contratti pubblici, appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A mero titolo esemplificativo: reati ambientali (scarico, emissione, rilascio di materiali pericolosi nell’aria o nell’acqua, raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi, ecc. ecc.);
b) atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (frodi, corruzione, e qualsiasi attività illegale commessa a spese dell’UE);
c) atti e omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali;
d) atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati (ad esempio, condotte abusive come definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE).
 
2.3 Esclusioni
Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di Whistleblowing (art. 1, comma 2 del Decreto), e pertanto le tutele previste dalla presente procedura non verranno accordate, le segnalazioni:
a) legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (a mero titolo esemplificativo: contestazioni, rivendicazioni personali, vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni sul trattamento di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente privato, ecc. ecc.);
b) in materia di sicurezza e difesa nazionale; 
c) relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori specifici (ad esempio, servizi finanziari e bancari, antiriciclaggio, terrorismo ecc. ecc.).
Sono escluse dalle predette tutele anche le segnalazioni concernenti violazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza al di fuori del contesto lavorativo, nonché segnalazioni pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.
 
3. I SOGGETTI TUTELATI
 
3.1 Soggetti segnalanti 
Le disposizioni di cui alla presente procedura si applicano alle persone fisiche, di cui all’elenco sotto riportato, che effettuano una segnalazione (interna o esterna), divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile aventi a oggetto violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo della Società, inteso in senso ampio. Si tratta, quindi, non solo dei dipendenti, ma anche degli altri soggetti che hanno una relazione qualificata con la Società (ad es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ecc. ecc.). In particolare, si applicano a:
a) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
– attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015;
– prestazioni occasionali (ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. con Legge n.96/2017);
b) lavoratori autonomi con contratto d’opera (art. 2222 C.c.), titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. o con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
c) collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
d) liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
f) l’azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.
La tutela delle persone segnalanti suindicate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:
a) quando il rapporto sopra descritto non è ancora iniziato, ma le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) quando il rapporto è cessato ma le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
 
3.2 Altri soggetti tutelati
Le misure di protezione previste dalla presente procedura trovano altresì applicazione nei confronti di: 
a) facilitatori (persone fisiche che assistono la persona del Segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); 
b) persone operanti nello stesso contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
c) colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente; 
d) enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
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PARTE II 
 
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
 
4.1 Premessa 
Il Decreto disciplina tre differenti canali per effettuare la segnalazione:
1) canale di segnalazione interno;
2) segnalazione mediante canale esterno alla Società, gestito dall’ANAC; 
3) divulgazione pubblica.
Resta, inoltre, ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce alla competente autorità giudiziaria e contabile.
Per una più dettagliata analisi dei canali sopra indicati sub 2) e 3) – ANAC e divulgazione pubblica – si rimanda al punto 5. che segue. 
Di seguito si definisce, invece, la procedura interna di segnalazione adottata dalla Società.
L’attivazione, da parte della Società, del canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della persona coinvolta, di eventuali facilitatori, nonché di tutte le persone individuate come “soggetti tutelati” al punto 3.2 che precede, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 
4.2 Gestore delle segnalazioni 
4.2.1 Il soggetto incaricato dalla Società, tramite specifico atto di nomina, a ricevere e valutare le segnalazioni (di seguito anche solo “Gestore delle segnalazioni”) è: Ing. Gianni Nelti C.F. NLTGNN59H24G224A, con domicilio, per l’esecuzione dell’incarico di Gestore, in Campodarsego (PD), via Frattina, n. 11a.
Tale soggetto è dotato di autonomia, imparzialità e indipendenza, tali da garantire un’analisi incondizionata e oggettiva delle segnalazioni pervenutegli senza essere soggetto a influenze e/o interferenze da parte di soggetti terzi interni e/o esterni alla Società, oltre che specificamente e adeguatamente formato in materia di Whistleblowering.
 
4.2.2 Nello svolgimento dell’attività di gestione del canale di segnalazione il Gestore potrà altresì avvalersi del supporto di consulenti e/o professionisti terzi, in possesso di competenze specifiche e/o trasversali, da nominare di volta in volta – sulla base delle specifiche competenze richieste dalla stessa attività istruttoria da svolgersi – mediante atto formale e avendo cura di espungere ogni riferimento che consenta loro di risalire all’identità del segnalante. 
4.2.3 Qualora, al fine di svolgere l’attività istruttoria, il Gestore ritenga necessario avvalersi del supporto dei soggetti di cui al precedente punto 4.2.2, lo stesso provvederà a darne preventiva comunicazione alla Società – sempre mantenendo strettamente riservate tutte le informazioni e i dati inerenti alla segnalazione e alle persone coinvolte – e inoltrerà a quest’ultima il preavviso formulato dal soggetto terzo per l’attività di consulenza/supporto necessaria.
4.2.4 La Società, a fronte della semplice richiesta pervenuta dal Gestore e del ricevimento del suddetto preavviso, provvederà senza ritardo al pagamento di quanto richiesto e con le modalità concordate al fine di consentire al Gestore il tempestivo prosieguo dell’istruttoria.
 
4.3 Modalità di effettuazione della segnalazione 
La segnalazione delle violazioni può essere effettuata dal Segnalante al Gestore delle segnalazioni attraverso una delle seguenti modalità:
I. per iscritto, tramite invio di una lettera a mezzo posta (possibilmente tramite servizio postale con sistema di tracciamento che consenta anche di omettere l’indicazione del mittente), con adozione del sistema della “doppia busta chiusa”. 
Nella prima busta si chiede di inserire i dati identificativi del Segnalante, unitamente a una copia del documento di identità dello stesso; nella seconda busta, la lettera contenente l’oggetto della segnalazione (come meglio definito al punto 4.4 che segue). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “Segnalazione Whistleblowing – riservata al gestore della segnalazione” e indirizzandola a: Ing. Gianni Nelti – via Frattina, n.11, 35011 – Campodarsego (PD).
II. oralmente, tramite un incontro diretto con il Gestore, che dovrà svolgersi in modo tempestivo e si terrà presso il luogo e nei modi concordati tra le parti. Al fine di poter contattare il Gestore delle segnalazioni e fissare il predetto incontro si invita il Segnalante a utilizzare il seguente recapito telefonico: 0499202150.
Si precisa che, nel caso in cui il Segnalante decida di contattare telefonicamente il Gestore al fine di fissare il suddetto incontro, la chiamata potrebbe non essere presa in carico direttamente da quest’ultimo (ma, a mero titolo esemplificativo, da un addetto/a alla ricezione di tutte le telefonate che pervengono all’Ufficio presso cui il Gestore presta la propria attività). Si invita, pertanto, il Segnalante a omettere ogni riferimento e/o indicazione/informazione idonea ad identificarlo e/o relativa al contenuto della segnalazione, limitandosi a formulare esclusivamente la richiesta di parlare con il Gestore per fissare un appuntamento e poter effettuare “una segnalazione in materia di Whistleblowing”. In caso di momentanea impossibilità del Gestore a rispondere alla telefonata, colui il quale ha risposto alla telefonata del Segnalante indicherà l’orario in cui richiamare, possibilmente già nel corso della medesima giornata.
Il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nei periodi di chiusura della Sede del Gestore, e pertanto il Gestore non riceverà segnalazioni dall’1 al 31 agosto, nonché dal 20 dicembre al 10 Gennaio. Eventuali ulteriori periodi di chiusura degli uffici del Gestore verranno tempestivamente comunicati mediante affissione di specifico avviso in bacheca e pubblicizzazione tramite sito web aziendale.
 
4.4 Contenuto della segnalazione
Oggetto della segnalazione sono le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché gli elementi riguardanti le condotte volte a occultare tali violazioni.
Il Segnalante deve fornire al Gestore ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e a svolgere appropriate verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere: 
1. le generalità/i dati identificativi del Segnalante (salvo il caso di segnalazioni anonime, di cui al successivo punto 4.5), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti previsti dalla procedura;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione);
3. la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
4. le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati (ad esempio, la qualifica o lo specifico settore/ufficio in cui si svolge l’attività), nonché i soggetti che si ritiene abbiano concorso nella commissione della violazione;
5. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati; 
8. la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”;
9.la dichiarazione del Segnalante in merito all’assenza o alla sussistenza di un interesse collegato alla segnalazione.
 
E’ indispensabile che i fatti oggetto della segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati a questi meramente riferiti da soggetti terzi (cosiddette “voci di corridoio”).
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione della presente procedura le segnalazioni aventi a oggetto fatti già di dominio pubblico.
 
4.5 Segnalazioni anonime
Le segnalazioni dovranno contenere tutti i dati e le informazioni del Segnalante (nome, cognome, ecc. ecc.) e dell’evento segnalato come sopra dettagliatamente indicato. La Società, per il tramite del Gestore delle segnalazioni, tuttavia prenderà in considerazione, in via eccezionale, anche le segnalazioni anonime a condizione che le stesse presentino informazioni estremamente precise, concordanti e circostanziate, tali da rendere possibile l’avvio dell’istruttoria volta all’accertamento dei fatti segnalati anche senza ulteriori informazioni e/o indicazioni da parte del Segnalante.
 
4.6 Le fasi della procedura di segnalazione tramite canale interno
a) Iniziativa e presa in carico della segnalazione
Il Segnalante, scelto uno dei canali di segnalazione interni indicati al punto 4.3 che precede (posta/incontro), prende contatto con il Gestore della segnalazione, cui trasmette la segnalazione, che dovrà presentare il contenuto minimo di cui al precedente punto 4.4.
Le segnalazioni ricevute a mezzo posta vengono protocollate dal Gestore in modalità riservata e da questi custodite, insieme a tutti i documenti pervenuti e successivamente raccolti, in un fascicolo riposto in un armadio chiuso a chiave nella disponibilità del Gestore. Il Gestore avrà cura di separare i dati identificativi del Segnalante dalla restante documentazione, e di rendere il fascicolo consultabile solo ai soggetti dal Gestore stesso eventualmente delegati a effettuare l’istruttoria. 
In caso di segnalazione effettuata nel corso di un incontro diretto, fissato su richiesta del Segnalante con le modalità sopra indicate, il Gestore potrà procedere, previo consenso del Segnalante, alla registrazione dell’incontro attraverso un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto. Tale dispositivo verrà riposto in un armadio chiuso a chiave posto in locali di proprietà del Gestore. Il Gestore avrà cura di rendere tale dispositivo accessibile ai soli soggetti dallo stesso eventualmente delegati a effettuare l’istruttoria. 
Qualora il Segnalante non presti il proprio consenso alla registrazione, il Gestore dovrà comunque redigere un verbale dell’incontro, che verrà sottoscritto dal Segnalante oltre che dal Gestore stesso (ovvero da un soggetto da quest’ultimo eventualmente delegato a raccogliere la segnalazione). Una copia del verbale sottoscritto verrà rilasciata al Segnalante.
Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e pertanto da un soggetto diverso dal Gestore designato, e sia evidente che si tratta di segnalazione whistleblowing, colui che ha ricevuto la segnalazione deve dare pronta evidenza del suo ricevimento al Gestore della segnalazione entro 7 giorni da ricevimento della stessa, dando contestuale notizia di tale trasmissione al Segnalante. Restano fermi tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al soggetto cui è stata erroneamente inoltrata/trasmessa la segnalazione.
Qualora invece il Gestore del canale interno versi in un’ipotesi di conflitto di interessi rispetto a una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna (tramite ANAC), non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito. A tal proposito si rinvia al successivo punto 5.1.
Ricevuta la segnalazione, il Gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. L’avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante.
Tutte le segnalazioni, anche anonime, vengono protocollate e custodite in apposito fascicolo, custodito a cura del Gestore secondo le modalità indicate alla lett. c) che segue (“Istruttoria”). 
b) Verifica preliminare e integrazioni della segnalazione
Ricevuta la segnalazione e rilasciato il relativo avviso, il Gestore effettua una valutazione preliminare della stessa, verificando anzitutto la sussistenza dei requisiti essenziali previsti per l’applicazione della normativa in materia di Whistleblowing. In particolare, verifica la ricevibilità e l’ammissibilità della segnalazione (ovvero la legittimazione del Segnalante a presentarla e che l’illecito segnalato rientri nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023). Effettuate tali  verifiche, il Gestore compie un primo esame delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, valutando se il contenuto della segnalazione è sufficientemente circostanziato ovvero troppo generico e tale da non consentire alcun approfondimento. 
Nello svolgimento della propria attività, il Gestore mantiene, sin da subito, le interlocuzioni con il Segnalante, cui può chiedere ogni integrazione (anche documentale) che ritenga necessaria al fine di poter valutare adeguatamente la segnalazione ricevuta. 
All’esito di tale verifica preliminare, il Gestore: 
i) procede all’archiviazione della segnalazione qualora non sussistano i presupposti per dar seguito alla stessa. Ciò accade nel caso in cui si rilevi un’evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità della segnalazione, dandone notizia motivata al Segnalante; 
ii) avvia l’istruttoria, ove sussistano i presupposti per dar seguito alla segnalazione.
c) Istruttoria
Ove non abbia proceduto all’archiviazione, il Gestore da avvio alla fase istruttoria, acquisendo ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante anche laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. In particolare, il Gestore garantisce lo svolgimento dell’istruttoria attraverso:
– la raccolta di atti, documenti e di informazioni presso il Segnalante; 
– ove necessario, l’acquisizione di atti e documenti da altri uffici/funzioni della Società, anche avvalendosi del loro supporto, coinvolgendo terze persone, tramite audizioni e altre richieste, il tutto avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
– il coinvolgimento, qualora necessario al fine di una completa valutazione della segnalazione, di soggetti esterni (ad esempio professionisti terzi per specifiche valutazioni tecniche), avendo cura di espungere tutti i riferimenti che consentono di risalire all’identità del Segnalante. Tali soggetti sono comunque tenuti a mantenere la massima riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’espletamento dell’attività di consulenza/supporto loro richiesta dal Gestore;
– l’audizione del Segnalante;
– l’audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.
Il Gestore procede, quindi, all’analisi della documentazione raccolta e di ogni elemento ricevuto e, quindi, delibera sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta infatti al Gestore accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno della Società stessa ovvero della magistratura.
L’istruttoria viene svolta: 
i) adottando tutte le necessarie misure per impedire l’identificazione del Segnalante e delle persone coinvolte;
ii) protocollando e archiviando correttamente tutta la documentazione inerente alla segnalazione;
iii) garantendo la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge, da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’esame della segnalazione;
iv) garantendo l’adozione di misure opportune per la raccolta, l’utilizzo, l’eventuale comunicazione e/o divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell’indagine siano bilanciate con quella di tutela della privacy;
v) garantendo le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi.
d) Riscontro
Il Gestore fornisce al Segnalante riscontro in merito alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per tale avviso. Egli potrà comunicare alternativamente al Segnalante:
– l’archiviazione della segnalazione, motivando adeguatamente tale decisione, oppure
– la fondatezza della segnalazione e l’invio agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti, oppure
– l’attività svolta sino a quel momento e l’attività che intende ancora svolgere (qualora i fatti oggetto di segnalazione richiedano accertamenti complessi e quindi tempi più lunghi di verifica) e le eventuali misure adottate o da adottarsi.
Terminata l’ulteriore attività di verifica eventualmente svolta, il Gestore darà comunicazione al Segnalante dell’avvenuta archiviazione della segnalazione ovvero, qualora ritenuta fondata, della sua trasmissione agli organi/funzioni interne competenti.2
 
5. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI
 
5.1 Segnalazione tramite ANAC
Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso un apposito canale creato e gestito dall’ANAC, solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
a) ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno e la stessa non ha avuto seguito; 
b) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 
c) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
La segnalazione esterna andrà indirizzata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dalla procedura adottata da quest’ultima, dettagliatamente descritta sul sito istituzionale ANAC – https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing cui – per ogni dettaglio – si fa espresso rinvio. 
 
5.2 Divulgazione pubblica
Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023.
Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia invece della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
 
5.3 Denuncia all’autorità
Resta ferma la facoltà, per la persona che, nell’ambito della propria attività lavorativa/professionale, sia venuta a conoscenza degli illeciti (presunti o effettivi) compresi nell’ambito oggettivo di cui al D.lgs. n. 24/2023 come sopra individuati, di rivolgersi direttamente alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.
 
6. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
 
Il D. Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowering riconosce importanti tutele al Segnalante (in caso di segnalazioni effettuate nel rispetto della normativa). In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 tutela il Segnalante mediante: 
i) l’obbligo di riservatezza della sua identità;
ii) il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti; 
iii) la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette. 
Tali tutele (con alcune eccezioni) si applicano altresì ad altri soggetti, indicati al punto 3. che precede, a vario titolo coinvolti o potenzialmente coinvolti nella segnalazione, e che per tale motivo potrebbero subire ritorsioni.
 
6.1 Tutela della riservatezza
L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione/elemento della segnalazione – inclusa la documentazione a essa allegata – da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.
Pertanto, il trattamento di tali elementi da parte del Gestore sarà improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento dei dati qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti (interni o esterni) ne debbano essere messi a conoscenza. In questa ipotesi, il Gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e presta la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del Segnalante.
Tali principi si applicano a tutte le segnalazioni (interne ed esterne), siano esse state effettuate tramite posta, e/o incontro diretto con il Gestore. 
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di procedura penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. 
Sono, infatti, previsti due casi in cui per rivelare l’identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante, ovvero:
i) laddove nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare.  Il D. Lgs. n. 24/2023, infatti, oltre al previo consenso del Segnalante, chiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta, a quest’ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità;
ii) nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell’identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l’identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.
La segnalazione è, inoltre e in ogni caso, sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013.
Si indicano di seguito le condizioni per usufruire della protezione di cui alla normativa in materia di Whistleblowering (devono sussistere entrambe):
1. al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui all’articolo 1 del D.lgs. 24/2023;
2. la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023.
 
6.2 Divieto di ritorsione. 
Il Segnalante non può subire alcuna forma di ritorsione. Il Decreto prevede infatti che coloro che presentano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l’avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti (ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, la revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato ed immotivato rigetto di richieste; la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, ecce cc). La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto “tentata” oppure “minacciata”.
I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei Segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere. 
Le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, cui è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa sia indipendente dalla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.
L’applicazione delle misure di protezione contro le ritorsioni prevista dal Decreto è subordinata al sussistere di alcune condizioni e requisiti: 
1) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto;
2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”.
 
6.3 Responsabilità del Segnalante e sua limitazione
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell’ipotesi in cui questi abbia effettuato una segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell’art. 2043 del Codice civile.
In particolare, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dalla normativa, la protezione in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale di quest’ultimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. 
Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è applicata anche una sanzione disciplinare.
Si segnala che sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.
Non è, invece, punibile il soggetto segnalante che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni:
• coperte dall’obbligo di segreto;
• relative alla tutela del diritto d’autore;
• relative alla protezione dei dati personali;
• che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è effettuata alle condizioni e nelle modalità richieste dal Decreto.
Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della relativa disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs. n. 196/2003 come modificato con D.lgs. n. 51/2018. La tutela dei dati, come prevista da detta normativa, è assicurata non solo al Segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui è garantita la riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione (cfr. §§ 4.1.1 e 4.1.2 della presente parte) in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono immediatamente cancellati.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003. Infatti, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante. 
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società – nell’ambito delle segnalazioni interne -, dall’ANAC – nell’ambito delle segnalazioni esterne -, e dalla autorità competenti cui le segnalazioni vengono trasmesse, in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 11 del citato D.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile sul sito web aziendale all’indirizzo https://zoccaratoverniciature.it.
Il gestore della segnalazione tratta dati personali del Segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione giusta nomina quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
 
8. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RELATIVI DOCUMENTI
 
Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 51/2018.
***
 
PARTE III
 
9. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITÀ.
 
La presente procedura entra in vigore il 17.12.2023. 
Ogni modifica e/o aggiornamento della procedura dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Società provvede alla necessaria pubblicità del presente documento mediante affissione di una copia cartacea dello stesso in bacheca, nonché tramite sua pubblicazione sul sito web aziendale.
ALLEGATO 1 – Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 e relativo Allegato – 

Informativa sulla protezione dei dati personali

Con il presente documento Zoccarato Industrial Coatings Srl, in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche solo “Titolare”), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito anche “GDPR”), del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del D. Lgs. n. 24/2023 in materia di Whistleblowing, fornisce ogni informazione utile in merito al trattamento di dati personali (di seguito anche solo “Dati”) effettuati dal Titolare stesso in relazione alla ricezione, analisi, istruttoria e, in generale, gestione delle segnalazioni qualificabili come “di Whistleblowing” ai sensi della sopra indicata normativa e relativi al segnalante/segnalato/altre persone coinvolte nella segnalazione (in seguito anche solo “interessato”).

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è Zoccarato Industrial Coatings srl, P.IVA 05225670289, con sede in 35011 – Campodarsego (PD), via Frattina, 11.

 

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
2.1 Dati personali della persona segnalante: dati comuni volontariamente forniti dal segnalante che effettua una segnalazione non anonima (nome, cognome, dati relativi al rapporto di lavoro quali inquadramento, ruolo/qualifica, contatto telefonico, indirizzo ecc.).
2.2 Dati personali della/e persona/e coinvolte nella segnalazione: dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti oggetto della segnalazione. Potrà trattarsi di dati comuni, ma anche – secondo il contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegate – di dati particolari (sono tali, ad esempio, i dati relativi a salute, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, ecc. ecc., art. 9 del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR).

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti alla segnalazione stessa (accertamento di quanto segnalato e adozione di eventuali provvedimenti), nel perseguimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.
i) Per quanto concerne il trattamento di dati “comuni”, l’adempimento di obblighi legali (art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR), l’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge al Titolare (art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR), l’esercizio di un diritto del Titolare nonché l’interesse legittimo del medesimo (art. 6, comma 1, lett. b) ed lett. f) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento dei dati.
ii) Per quanto concerne il trattamento di dati “particolari” (art. 9 del GDPR), l’assolvimento di obblighi e l’esercizio di specifici diritti del Titolare e dell’interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR), nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge al Titolare (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR), nonché sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento.
iii) Per quanto concerne i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR), l’obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6, lett. c) del GDPR) e l’esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati al medesimo dalla legge (art. 6, lett. e) del GDPR) costituiscono la base giuridica del trattamento.

In specifici casi previsti dal D. Lgs. n. 24/2023, ovvero laddove si ravveda la necessità di rivelarne l’identità o di registrare la segnalazione raccolta in forma orale tramite incontro diretto con il Gestore della segnalazione, verrà richiesto uno specifico e libero consenso al soggetto segnalante (art. 6, lett. a) del GDPR).

 

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici ed elettronici, sempre garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali.

 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime. Il mancato conferimento dei dati potrebbe tuttavia pregiudicare l’istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati contenuti nella segnalazione e nei documenti e atti a essa allegati e/o comunque raccolti nel corso della procedura saranno conservati (come previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023) per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione e, in ogni caso, per tutta la durata dell’eventuale procedimento disciplinare, civile, penale o dinanzi la Corte dei Conti.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione saranno immediatamente cancellati.

 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato l’ing. Gianni Nelti, C.F. NLTGNN59H24G224A, quale gestore del processo di segnalazione come disciplinato dalla Procedura Whistleblowing attivata dal Titolare stesso.
Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, i dati personali potranno pertanto essere trattati dal Gestore della segnalazione, che opera quale Responsabile esterno del trattamento, giusto atto di nomina ai sensi dell’artt. 28 del GDPR, nonché da altri consulenti esterni/terzi con specifiche competenze e funzioni, che agiranno in anch’essi in qualità di Responsabili/SubResponsabili esterni del trattamento, previa sottoscrizione di un apposito contratto che disciplina i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento sempre ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’autorità giudiziaria ordinaria o all’autorità giudiziaria contabile. Si potrà altresì procedere alla comunicazione all’autorità giudiziaria ordinaria qualora il Titolare intenda procedere nei confronti del segnalante per calunnia o diffamazione.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rilevate a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a gestire le segnalazioni – sopra individuati – solo previo specifico consenso espresso della persona segnalante, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 GDPR, ciascun interessato ha diritto:
a) di chiedere e ottenere l’accesso ai propri dati personali, la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi e la loro comunicazione in forma intellegibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei propri dati personali e di verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, o la rettificazione qualora inesatti;
c) di chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali qualora non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
d) di chiedere e ottenere la limitazione del trattamento qualora i propri dati personali risultino inesatti, non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati ovvero in caso di trattamento illecito degli stessi;
e) di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;
f) di ricevere i propri dati personali, forniti al Titolare e trattati con mezzi automatizzati e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti, nonché, se tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta di tali dati dal Titolare cui li ha forniti a un altro titolare del trattamento.
L’esercizio dei diritti di cui sopra potrà avvenire inviando una richiesta, senza alcuna formalità, al Titolare, al recapito sopra indicato.
Qualora l’interessato ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha altresì diritto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Si segnala, infine, che, in attuazione di quando previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, le persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali contenuti nella segnalazione stessa, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti sopra menzionati (di cui agli artt. 15-22 del GDPR) in quanto dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona segnalante.

La presente informativa è messa a disposizione e posta a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:
• pubblicazione sul sito: https://zoccaratoverniciature.it/
• affissione sulla bacheche aziendale presso la sede del Titolare.

 

Luogo Campodarsego, 11 Dicembre 2023

 

Zoccarato Industrial Coatings Srl